Ulteriore inasprimento delle misure di contenimento della diffusione del contagio.

Il Ministro della Salute con propria ordinanza in data 20-03-2020 ha disposto dal 21 al 25 marzo quanto segue:

1) E' vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

2) Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel

rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

3) Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con

esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti,

con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

4) Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,

comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

 

 

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